Il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili.
I cantieri sono i luoghi di lavoro con il maggior numero di incidenti e infortuni, in quanto sono per loro natura luoghi di lavoro temporaneo o mobile e che quindi non presentano le stesse caratteristiche di luoghi di lavoro stabili quali uffici o fabbriche.
Queste caratteristiche rendono pertanto difficoltosa la gestione della sicurezza in tali luoghi di lavoro, per cui individuare correttamente i rischi presenti all’interno dei cantieri è necessario per poter lavorare in sicurezza durante la realizzazione dell’opera.
Per poter fronteggiare gli eventuali rischi e le diverse emergenze che possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori, è necessaria pertanto la presenza di una figura di una importanza fondamentale nei cantieri temporanei o mobili, avente una elevata esperienza nel settore dell’edilizia, denominata Coordinatore della sicurezza.
Tale figura è incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le diverse parti coinvolte nella costruzione di un’opera e dunque costituisce il punto di incontro per i committenti, i progettisti, le imprese e i lavoratori. La finalità delle sue mansioni consiste nell’eliminare o, quantomeno, ridurre i rischi connessi alle attività svolte, così da tutelare la salute di tutti i lavoratori coinvolti.
A questa figura in realtà corrispondono due profili professionali distinti ma connessi, che spesso possono essere ricoperti anche da uno stesso professionista, che vengono definiti:
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione o CSP;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione o CSE.
I requisiti, i compiti e gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza Cantieri sono individuati nel D. Lgs. 81/2008, agli artt. 91, 92 e 98.
Quali sono i requisiti del Coordinatore della Sicurezza?
Per ricoprire la carica di Coordinatore per la Sicurezza devono essere soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 98 del DL 81/08, che sono gli stessi sia per il CSP che per il CSE. I requisiti professionali per lo svolgimento delle funzioni di CSP e CSE stabiliti dall’articolo 98, comma 1, del decreto n. 81 sono riferiti a:
- titoli di studio (Lauree Magistrali, Triennali e Diplomi);
- requisiti di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni, attestata da datori di lavoro o committenti;
- corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza cantieri abilitanti.
Unendo tra di loro i requisiti richiesti dalla vigente normativa in merito a titoli di studio ed esperienza lavorativa, abbiamo le seguenti condizioni:
- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S; con attestazione da parte del datore di lavoro o di un committente che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Inoltre, con attestazione da parte del datore di lavoro o di un committente che attesti l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, con attestazione da parte del datore di lavoro o di un committente comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
Ai precedenti requisiti, ai professionisti è richiesto anche il possesso dell’attestato di frequenza allo specifico corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, della durata di 120 ore, i cui contenuti e le modalità sono indicate dall’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo tra Stato e Regioni del 7 aprile 2016.
Il programma del corso abilitante prevede:
- un modulo giuridico da 28 ore;
- un modulo tecnico da 52 ore;
- un modulo metodologico/organizzativo da 16 ore;
- una parte pratica da 24 ore complessive.
La verifica finale di apprendimento, effettuata a fine corso da una commissione costituita da docenti del corso, prevede l’erogazione di test e simulazioni finalizzati a verificare le competenze cognitive e tecnico-professionali acquisite.
Per mantenere l’abilitazione i coordinatori devono provvedere all’aggiornamento nell’arco del quinquennio per un totale di 40 ore, che possono essere cumulate partecipando a eventi come seminari o convegni, o ottenuti in un’unica soluzione frequentando corsi di aggiornamento di 40 ore da svolgere ogni 5 anni, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Il corso di aggiornamento si articola generalmente nei seguenti moduli:
Modulo 1: dedicato alla normativa, si concentra sullo studio del sistema legislativo in materia di sicurezza in cantiere, responsabilità civile, penale e amministrativa, ecc. e sull’analisi del rischio e del pericolo (infortuni, segnaletica, dispositivi di sicurezza e protezione individuale, ecc.);
Modulo 2: dedicato ai rischi specifici, come agenti chimici, biologici e cancerogeni, il rischio elettrico, l’esposizione al rumore e alle vibrazioni.
Modulo 3: dedicato alle lavorazioni particolari, come scavi, demolizioni e lavori in quota;
Modulo 4: dedicato al documento di valutazione dei rischi DVR, al piano di sicurezza e coordinamento PSC, al piano operativo di sicurezza POS, al Pi.M.U.S., ecc.;
Modulo 5: L’organizzazione logistica e operativa del cantiere: il ruolo del CSE.
In caso di mancato aggiornamento, il coordinatore della sicurezza può incorrere in sanzioni che comportano la sospensione dell’abilitazione; la carica non decade, bensì risulta sospesa fino al momento in cui non verranno maturate le 40 ore di formazione.
Quindi non si parla di “perdita” dell’abilitazione ma di “sospensione” della stessa fino all’assolvimento dell’obbligo previsto, per cui basterà seguire il corso di aggiornamento di 40 ore per riottenere l’abilitazione.
Quando è necessario nominare il Coordinatore della Sicurezza?
Nominare il Coordinatore per la Sicurezza è obbligatorio quando all’interno di uno stesso cantiere edile operano più imprese esecutrici, anche se quest’ultime non si trovano a svolgere il lavoro contemporaneamente.
Come stabilito dall’art. 90, commi 4 e 5, del T.U. 81/08, in questi casi il Committente, oppure eventualmente il Responsabile dei Lavori delegato, ha l’obbligo di procedere con la nomina dei Coordinatori dotati di requisiti professionali adeguati al ruolo.
In particolare, il committente o il responsabile dei lavori devono designare:
- il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione;
- il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori
Ai sensi del comma 11 dell’articolo 90, non è obbligatorio nominare il coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti a Permesso di Costruire e con importo dei lavori inferiore a 100.000,00 € anche in presenza di più imprese esecutrici. In questo caso non è richiesta la presenza di un CSP, ma la normativa prevede che debba essere comunque effettuata la nomina di un CSE, che dovrà svolgere i compiti di cui agli articoli 91 e 92.
Ai sensi dell’art. 90 comma 5 del DL 81/2008, la nomina del CSE diventa obbligatoria anche nel caso in cui il cantiere sia inizialmente affidato ad una impresa e successivamente ad essa si aggiungano altre imprese per l’esecuzione di determinate tipologie di opere o di parti di esse.
Sei interessato ad abilitarti come Coordinatore Sicurezza Cantieri?
Vai all’edizione del corso in programmazione
Sei interessato ad aggiornarti come Coordinatore Sicurezza Cantieri?
Vai all’edizione del corso in programmazione

