Il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili.
Nei cantieri, temporanei o mobili, spesso si ritrovano ad operare più imprese per l’esecuzione dei lavori, di conseguenza il contesto lavorativo che si viene a creare risulta molto complesso e difficile da gestire sotto il profilo della sicurezza.
Per poter fronteggiare gli eventuali rischi e le diverse emergenze che possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori, è necessaria pertanto la presenza di una figura di una importanza fondamentale nei cantieri temporanei o mobili, avente una elevata esperienza nel settore dell’edilizia, denominata Coordinatore della sicurezza.
Tale figura è incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le diverse parti coinvolte nella costruzione di un’opera e dunque costituisce il punto di incontro per i committenti, i progettisti, le imprese e i lavoratori. La finalità delle sue mansioni consiste nell’eliminare o, quantomeno, ridurre i rischi connessi alle attività svolte, così da tutelare la salute di tutti i lavoratori coinvolti.
A questa figura in realtà corrispondono due profili professionali distinti ma connessi, che spesso possono essere ricoperti anche da uno stesso professionista, che vengono definiti:
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione o CSP;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione o CSE.
I requisiti, i compiti e gli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza Cantieri sono individuati nel D. Lgs. 81/2008, agli artt. 91, 92 e 98.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione o CSP svolge i suoi compiti durante la fase di progettazione dell’opera edile, dunque prima che i lavori abbiano inizio. L’impegno del Coordinatore per la progettazione è fondamentale per avviare al meglio il cantiere e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di sicurezza.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione o CSE è la figura incaricata dal Committente del cantiere per garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza in fase di esecuzione. Il suo compito è quello di verificare l’idoneità della documentazione di sicurezza predisposta dalle imprese, effettuare sopralluoghi in cantiere e coordinare le attività di imprese affidatarie, imprese esecutrici e lavoratori autonomi al fine di evitare pericolosi imprevisti.
Quindi i compiti e gli obblighi che il Coordinatore della Sicurezza è chiamato a svolgere cambiano nettamente in base alla fase di lavorazione di pertinenza.
Il Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione
Il Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri in fase di Progettazione, spesso abbreviato con l’acronimo CSP, è un professionista in possesso di requisiti specifici ed esperienza nel settore dell’edilizia, nominato nei cantieri ove operano più aziende, per contribuire all’organizzazione e alla predisposizione delle misure di coordinamento della sicurezza da applicare per tutta la presunta durata dei lavori.
La sua definizione è contenuta nel D. Lgs. 81/08 all’articolo 89, comma 1, lettera e) che lo descrive come: “il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91”.
Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione, secondo nell’art. 91 del D. Lgs. 81/2008:
- redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV;
- predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
Il Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri in fase di Esecuzione
Il Coordinatore della Sicurezza nei cantieri in fase di Esecuzione, spesso abbreviato con l’acronimo CSE, è un professionista che segue l’andamento dei lavori, svolge compiti di alta vigilanza e controllo nel cantiere ed interviene operativamente per riprogettare la sicurezza qualora subentrino modifiche rispetto a quanto previsto dal coordinatore in fase di progettazione.
Il coordinatore in esecuzione dunque monitora l’andamento del progetto della sicurezza assicurandosi che i lavoratori adottino le prescrizioni previste nel piano di coordinamento.
La sua definizione è contenuta nell’articolo 98, comma 1, lettera e) che lo descrive come: “il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92.”
Durante la realizzazione dell’opera, secondo le disposizioni contenute nell’art. 92 del T.U. 81/08 compiti del coordinatore in esecuzione possono essere così elencati:
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’ultimo obbligo è molto importante, in quanto permette al CSE di potere o dovere prendere provvedimenti sulle singole situazioni pericolose, di conseguenza il CSE deve controllare regolarmente il cantiere in modo tale da assicurarsi che non ci siano lavorazioni pericolose e nel caso ci fossero, intervenire.
Se il CSE rileva inadempienze, prima di segnalare le irregolarità al committente o al responsabile dei lavori, dovrà inviare una contestazione scritta alle imprese o ai lavoratori autonomi interessati, proponendo una delle seguenti soluzioni:
- la sospensione dei lavori;
- l’allontanamento delle imprese/lavoratori autonomi coinvolti;
- la risoluzione del contratto.
Se a seguito della segnalazione il committente o il responsabile dei lavori non adottano nessun provvedimento non motivando tale decisione, il CSE deve comunicare l’inadempienza all’ASL e alla sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competenti.
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