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Che cos’è la Notifica Preliminare per i cantieri temporanei e/o mobili?

L’articolo 99 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) descrive il comportamento da tenere in occasione dell’apertura di un nuovo cantiere edile. In queste occasioni, la legge prevede l’obbligo di notificare in anticipo tale attività, attraverso una comunicazione denominata “Notifica Preliminare”.

Possiamo dire che si tratta di una sorta di comunicazione di “inizio lavori” ai fini della sicurezza.

Questa notifica è obbligatoria, in quanto permette di avvisare per tempo gli organi competenti della futura presenza di un cantiere nella zona di appartenenza, in modo da dare loro la possibilità di organizzare eventuali ispezioni.

È un obbligo previsto per i cantieri temporanei e mobili a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori e va trasmessa all’Azienda Sanitaria Locale, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e, in alcuni casi, anche al Prefetto.

Quando è obbligatorio presentare la notifica preliminare per l’avvio dei cantieri?

La legge è molto chiara per quanto riguarda le caratteristiche dei cantieri soggetti alla presentazione della notifica preliminare.
Non tutte le opere edili, infatti, sono soggette a tale obbligo, ma solo ed esclusivamente quelle in cui operano più imprese esecutrici, o quelle in cui sono previste prestazioni lavorative che impiegano il lavoro di duecento uomini al giorno, o più.

Tali condizioni obbligano l’impresa a presentare una notifica preliminare per i cantieri prima dell’inizio dei lavori.

Nel caso in cui alcune varianti in corso d’opera modifichino le condizioni iniziali, portandole a quelle sopra scritte, allora è necessario presentare una notifica agli enti preposti, prima di iniziare le nuove attività indicate nella variante.

La notifica preliminare quindi non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere.

L’art. 99 del D. Lgs. 81/2008 definisce compiutamente i casi in cui occorre procedere alla notifica preliminare. In particolare prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’Asl e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’Allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

  1. cantieri di cui all’articolo 90, comma 3, ossia cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il committente designa anche il coordinatore per la progettazione)
  2. cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie precedente (lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera
  3. cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

Se l’organo di vigilanza dovesse riscontrare una inadempienza in tal senso, emetterà una sanzione a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori. Tale inadempienza sarà comunicata anche all’amministrazione che ha concesso il titolo abilitativo, la quale con atto d’ufficio, annulla l’efficacia del titolo abilitativo concesso.

Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

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