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Notifica Preliminare: definizione

L’articolo 99 comma 3 del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) descrive il comportamento da tenere in occasione dell’apertura di un nuovo cantiere edile. In queste occasioni, la legge prevede l’obbligo di notificare in anticipo tale attività, attraverso una comunicazione denominata “notifica preliminare”.

Possiamo dire che si tratta di una sorta di comunicazione di “inizio lavori” ai fini della sicurezza.

Questa notifica è obbligatoria, in quanto permette di avvisare per tempo gli organi competenti della futura presenza di un cantiere nella zona di appartenenza, in modo da dare loro la possibilità di organizzare eventuali ispezioni.

È un obbligo previsto per i cantieri temporanei e mobili a carico del Committente o del Responsabile dei Lavori e va trasmessa all’Azienda Sanitaria Locale, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e, in alcuni casi, anche al Prefetto.

Quali sono i contenuti della notifica preliminare?

Nell’ambito delle prescrizioni normative in materia di sicurezza dei cantieri temporanei vengono definiti i contenuti e le modalità di comunicazione della notifica preliminare all’interno del titolo IV, Capo I del D. Lgs. 81/2008, art. 99.

Si tratta di un adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell’allegato XII dello stesso D. Lgs. 81/2008.

I contenuti della notifica preliminare elencati nell’allegato XII del D.Lgs 81/08 sono i seguenti:

  1. Data della comunicazione.
  2. Indirizzo del cantiere.
  3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  4. Natura dell’opera.
  5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
  8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
  9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
  10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
  12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
  13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

I contenuti da inserire all’interno della notifica preliminare sono innanzitutto la data della comunicazione della notifica, in quanto deve essere precedente all’inizio dei lavori, visto che si tratta di un atto preliminare

E necessario chiarire la natura dei lavori che si dovranno eseguire, indicando quindi le tipologie di interventi da eseguire, la data di inizio dei lavori e la loro durata, l’ammontare dei lavori.

Poi i dati riguardanti l’abitazione o la costruzione in cui si dovranno effettuare i lavori, indicando l’indirizzo del futuro cantiere.

Successivamente è necessario indicare i dati anagrafici di tutte le persone responsabili del cantiere, in qualsiasi forma. Si devono quindi inserire nome, cognome, indirizzo e codice fiscale (o partita IVA) di: Responsabile dei lavori; Committente delle opere edilizie; Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’opera I, ecc.

Inoltre questo tipo di documento deve contenere anche una stima del numero di lavoratori che prenderanno parte alle diverse opere da eseguire e il numero di ditte presenti, indicando chiaramente anche i loro dati, come partita IVA e iscrizione alla Camera di commercio.

A quali Enti va inviata la notifica preliminare?

Sono diversi gli enti interessati da questo tipo di notifica, perché sono vari gli attori coinvolti nelle questioni legate alla sicurezza sul lavoro. Per questo motivo la notifica preliminare di avvio di un cantiere deve essere presentata a diversi destinatari, in modo da garantire a tutti coloro che potrebbero avviare un’ispezione di farlo con il corretto anticipo rispetto all’inizio effettivo dei lavori.

Se le opere da eseguire sono soggette alla presentazione di qualsivoglia tipo di richiesta o pratica edilizia, la notifica preliminare deve essere inviata anche agli uffici territoriali del Comune che si occupano di questo tema. Quindi allo Sportello Unico per l’Edilizia, o corrispettivo ufficio comunale.

Visto che la notifica preliminare di inizio cantiere riguarda la sicurezza sul lavoro, tale documentazione deve essere presentata anche agli uffici della ASL di zona, o ente corrispettivo.

Anche l’Ispettorato Territoriale del Lavoro deve essere avvisata dell’inizio di un nuovo cantiere, visto che molto spesso gli ispettori che controllano le condizioni lavorative provengono da questo ente.

La legge 132/2018 ha previsto, quale ulteriore livello di controllo, che nel caso di lavori pubblici la notifica preliminare vada inviata anche al Prefetto.

La notifica preliminare quindi è da inviare a:

  • Asl di zona territorialmente competente
  • Ispettorato Territoriale del lavoro territorialmente competente (oggi Ispettorato  territoriale)
  • Amministrazione concedente il titolo abilitativo (art. 90 comma 9 lettera C – D.Lgs. 81/2008)
  • Prefetto (solo nel caso di lavori pubblici – legge 132/2018)

Dopo aver inviato la documentazione ai diversi enti nel modo consono, sarà possibile iniziare i lavori in cantiere senza necessità di attendere risposta da parte degli enti interessati.

L’aggiornamento o l’integrazione della notifica preliminare è prevista quando cambiano i soggetti indicati nella notifica: committente, responsabile lavori o coordinatore. L’obbligo dell’aggiornamento per ora non include l’ingresso in cantiere di ogni impresa o lavoratore autonomo.

Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base all’ente e alla Regione di riferimento; in via ordinaria e possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure effettuare l’invio tramite fax o anche per via telematica, con la posta elettronica certificata o un apposito sito internet. In alcune Regioni la modalità telematica è l’unica consentita per cui è necessario iscriversi (sempre telematicamente) all’elenco dei professionisti abilitati al sistema regionale e si deve procedere anche con l’inserimento della firma digitale.

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