Consulta i corsi per Dirigenti e Preposti
I Dirigenti devono possedere una specifica formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatoria in accordo a quanto previsto nel D. Lgs. 81/08 e ulteriormente specificata, per contenuti e durata dei corsi, nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. In particolare, chi assume il ruolo di Dirigente deve seguire uno specifico percorso formativo di base sulla “sicurezza dirigenti sul lavoro” di 16 ore, i cui contenuti sono espressamente individuati nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 e spaziano dall’ambito giuridico e normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro, alla modalità di gestione della sicurezza in azienda, sino ai modelli di organizzazione e gestione (MOG) di cui al D.Lgs. 231/01 e all’art. 30 del D. Lgs. 81/08. Oltre al percorso formativo base sulla sicurezza sopra richiamato, obbligatorio e necessario per poter assumere (o comunque svolgere di fatto) il ruolo di dirigente, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che i Dirigenti frequentino corsi di aggiornamento periodici, per almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni. Tali corsi di formazione per aggiornamento dirigenti possono affrontare tematiche diverse, ma sempre relative ad aspetti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con particolare riferimento alle novità normative che nel tempo vengono introdotte.
Scopri i corsi per Preposti e Dirigenti
La formazione aziendale sulla sicurezza dei Preposti è prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e specificatamente normata, per contenuti e durata dei corsi, dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11. Chi assume il ruolo di Preposto deve seguire, oltre al percorso di formazione sulla sicurezza previsto per i lavoratori (“parte generale” e “parte specifica”, quest’ultima variabile in funzione del settore ATECO aziendale), anche una “formazione particolare aggiuntiva” sulla sicurezza per preposti della durata di 8 ore. Tale corso per Preposti si propone di fornire la formazione obbligatoria a tutti coloro che ricadono nel ruolo di preposto, con o senza investitura formale (quindi anche di fatto), in quanto in posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive nel lavoro da eseguire. Oltre ai percorsi formativi sulla sicurezza sopra richiamati, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede che i Preposti frequentino corsi di aggiornamento periodici, per almeno 6 ore di formazione sulla sicurezza ogni 5 anni.